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Legittima difesa: cosa è cambiato

Il sondaggio di Gazzetta sulla SICUREZZA
Immagine di repertorio

Esclusa la punibilità per chi, in casa, si trova in uno stato di grave turbamento e reagisce

NUOVA LEGGE C’è chi l’ha definita «licenza di uccidere», chi invece la sostiene ritenendola una migliore difesa per i cittadini: la nuova legge sulla legittima difesa accende il dibattito e scalda gli animi. Con l’avvocato albese Roberto Ponzio abbiamo approfondito cosa prevede la legge: il testo, dopo che il provvedimento è passato alla Camera, è infatti ormai definitivo, e la pronuncia del Senato del 26 marzo sarà solo relativa alla copertura finanziaria.

Legittima difesa: cosa è cambiato
L’avvocato albese Roberto Ponzio.

Avvocato, che cosa prevede la nuova legge?

«Il nuovo testo amplia l’ambito di applicazione della legittima difesa riguardo alla cosiddetta difesa domiciliare, amplia i confini dell’eccesso colposo nella legittima difesa e inasprisce il regime sanzionatorio dei reati di furto, rapina e violazione di domicilio. Per quanto riguarda la legittima difesa domestica, introduce una sorta di presunzione di legittima difesa, modificando la precedente formulazione: si dice che la legittima difesa sarà sempre presunta se chi è legittimamente presente nell’abitazione o in un luogo di privata dimora usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo al fine di difendere la propria incolumità».

Ci sono altre novità?

«La nuova legge interviene anche sull’articolo 55 del codice penale sull’eccesso colposo in legittima difesa, escludendo la punibilità per chi si trova in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento derivante da una situazione di pericolo: è evidente il riferimento agli assalti notturni, oppure al caso di presenza di figli minori in casa, o ancora di aggressione a donne sole. Va per altro osservato come affinché scatti la legittima difesa non sia necessario che il ladro abbia un’arma in mano, essendo sufficiente la minaccia di utilizzarne una; né è necessario che la minaccia sia espressamente rivolta alla persona».

Si parla anche di un cambiamento riguardo alla sanzione: è così?

«Una modifica riguarda il regime sanzionatorio, disciplinato dall’articolo 624 bis del codice penale: si prevede che nei casi di condanna per furto in appartamento o per furto con strappo la sospensione condizionale della pena sarà subordinata al pagamento integrale del risarcimento alla parte offesa».

La nuova norma ha suscitato grande dibattito e c’è chi ha usato l’espressione «legittima aggressione»: cosa ne pensa?

«Al di là di tutte le polemiche e delle singole opinioni, questa norma tutela chi respinge un aggressore e la differenza tra respingere e aggredire è chiara».

Adriana Riccomagno

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