
MAGLIANO Hanno chiesto un risarcimento di 1.875 euro i Carabinieri del Comando del Piemonte e Valle d’Aosta che il 29 ottobre 2020 erano intervenuti chiamati da una signora aggredita da un vicino di casa. Sul posto i Carabinieri della stazione di Govone avevano dovuto fare i conti con un giovane classe 1990 in forte stato di agitazione.
Dalla vicenda era nato un procedimento giudiziario e al giovane erano state riconosciute tre imputazioni: resistenza a pubblico ufficiale, in quanto si era opposto con violenza e minacce all’intervento dei Militari, violazione di domicilio per aver scavalcato un cancello della proprietà della donna e, infine, per lesioni per aver colpito la donna con alcuni pugni.
Il Tribunale di Asti in composizione monocratica con la giudice Roberta Dematteis si era espresso sulla vicenda ad aprile 2022 assolvendo il giovane dai reati ascritti in quanto ritenuto persona non imputabile per incapacità di intendere e di volere. La giudice aveva inoltre applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per due anni con l’obbligo di permanenza temporanea presso la comunità terapeutica di Incisa Scapaccino (Asti) dove tutt’ora è in cura.
Con l’avvicinarsi della fine del periodo terapeutico, il giovane è stato destinatario di una notifica per la verifica della pericolosità sociale da effettuare presso il magistrato di sorveglianza di Alessandria che ha fissato per la decisione l’udienza in camera di consiglio per verificare lo stato attuale del giovane e l’eventuale prosecuzione della misura.
Nel mentre però è avvenuta la richiesta risarcitoria del Comando dei Carabinieri rinnovando l’invito a versare entro trenta giorni la somma sul fondo assistenziale in quanto la vicenda avrebbe leso l’immagine dell’Arma dei Carabinieri.
L’avvocato della difesa Roberto Ponzio ha commentato: «Senza intenti polemici nei confronti dell’Arma che merita massimo rispetto, ritengo la richiesta risarcitoria destituita di fondamento. Non già per indulgenza nei confronti di un soggetto totalmente incapace di intendere e di volere, ma per ragioni giuridiche. Innanzitutto perché il presunto danno erariale deve essere liquidato dall’Autorità giudiziaria che ne valuta sussistenze e identità e poi perché il Codice civile esclude la responsabilità civile dell’autore di un fatto che cagiona ad altri un danno quando viene a mancare, per incapacità naturale di intendere e di volere, l’elemento soggettivo dell’imputabilità».
e.r.
