di Elisa Rossanino
ALLO STADIO – Un impiegato di 30 anni residente ad Asti nei giorni scorsi è stato condannato al pagamento di una multa di 3.600 euro. Si tratta della conversione in pena pecuniaria dei 4 mesi di reclusione per un’imputazione corrispondente all’articolo 6bis della legge 401 del 1989 che impedisce l’utilizzo di razzi, bengala e petardi in luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive che potrebbero creare un concreto pericolo per le persone presenti. Si tratterebbe, in sostanza, del divieto di possedere e utilizzare artifizi pirotecnici che il giovane astigiano non avrebbe rispettato il 17 febbraio del 2024 allo stadio Bentegodi di Verona durante la partita con la Juventus finita due pari.
La vicenda
Durante l’incontro in cui era stata ammonita la padrona di casa per il lancio di fumogeni da parte dei tifosi in campo, si era distinto anche l’astigiano, tifoso della squadra torinese in trasferta. Per l’accusa, il giovane, prima della partita, aveva acceso e brandito nelle vicinanze dei tifosi presenti un fumogeno causando un pericolo concreto per le persone poiché l’artifizio, una volta attivato, non potendo più essere spento continuava a emettere fumo in direzione dei tifosi assembrati allo stretto nell’ingresso con il rischio di causare un’intossicazione.
L’indagine della Digos
Sul posto era intervenuta la Digos di Verona che aveva provveduto a effettuare la segnalazione estrapolando dalle telecamere del sistema di videosorveglianza dello stadio veronese la documentazione video che mostrava l’imputato nell’atto di accendere e brandire il fumogeno. Il giovane è stato identificato tramite la comparazione dei filmati e dei dati identificativi registrati dal sistema elettronico installato sui tornelli di accesso allo stadio Bentegodi.
Il decreto penale
Dalla notifica del decreto penale emesso dal Tribunale di Verona, il giovane che ha nominato per la difesa l’avvocato albese Roberto Ponzio, avrà quindici giorni per un’eventuale opposizione.

