
AMBIENTE Sono in vigore in tutto il Piemonte le limitazioni al traffico previste con il livello arancione del semaforo antismog.
Il provvedimento prevede ad Alba, Bra e in tutte le città con oltre 10mila abitanti, il blocco alla circolazione dei veicoli per il trasporto di persone alimentati con il diesel con omologazione fino a Euro 5 dalle ore 8.30 alle 18.30. Per i veicoli a benzina e diesel fino a Euro 2 è in vigore per tutte le ore del giorno.
Con l’attivazione del livello arancione si fermano anche tutti i veicoli dotati del dispositivo Move In.
Un nuovo aggiornamento verrà emesso nel pomeriggio mercoledì 26.
L’elenco completo delle limitazioni
- divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8.30 alle 18.30 dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) dotati di motore diesel con omologazione fino a Euro 5;
- divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8.30 alle 18.30 dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione fino a Euro 4;
- divieto di circolazione, 24 ore al giorno, dei veicoli adibiti al trasporti di persone e merci dotati di motore diesel o benzina con omologazione fino a Euro 2
- divieto di circolazione, 23 ore al giorni, dei ciclomotori e dei motocicli fino a Euro 1.
- divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità;
- introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;
- divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera r) del regolamento regionale 10/R/2007, e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati;
- divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto di cui al d.lgs. 75/2010, fatte salve le distribuzioni svolte con interramento immediato, contestuale alla distribuzione;
