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Seconda rata Imu: istruzioni per l’uso

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IMPOSTE In questi giorni moltissimi italiani sono impegnati nel calcolo della seconda (per alcuni terza) rata dell’Imu, da pagare entro il 17dicembre. Un’operazione non facile, resa ancor più complessa dal fatto che nei mesi scorsi sono cambiate diverse aliquote, nonché le regole relative al riparto tra i diversi beneficiari dell’imposta. I braidesi, come già in primavera, potranno beneficiare del comodo calcolatore automatico disponibile sul sito Internet del Comune, tenendo però presente che questo strumento non ha validità ufficiale e non consente di effettuare in tutti i casi le operazioni necessarie. La procedura che i proprietari di immobili braidesi dovranno seguire si rivela più semplice nel caso di abitazioni principali, pertinenze e fabbricati agricoli: l’aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze è rimasta pari allo 0,4%. Sono rimaste invariate anche la detrazione di 200 euro e la maggiorazione della stessa di 50 euro per ogni figlio convivente di età inferiore ai 26 anni. Per queste categorie di immobili il versamento dovrà essere effettuato interamente al Comune (codice tributo 3912). L’Amministrazione ha poi esteso questo regime agevolato anche alle abitazioni e relative pertinenze il cui soggetto passivo di imposta sia residente in luoghi di ricovero o cura per anziani e disabili e per i cittadini italiani residenti all’estero a condizione che tali unità immobiliari siano tenute a disposizione dagli stessi soggetti (cioè non siano affittate). L’aliquota per i fabbricati strumentali agricoli è pari allo 0,2%. Anche l’Imu relativa a questi fabbricati dovrà essere versata interamente al Comune utilizzando il codice tributo 3913.

Decisamente più arduo si rivela il calcolo dell’Imu per tutte le altre categorie di immobili. In questo caso, infatti, non solo le aliquote sono mutate nel tempo, ma è cambiato anche il modo di ripartire tra i beneficiari dell’imposta gli importi dovuti. Per tutte queste situazioni, quindi, il consiglio è di calcolare l’imposta complessiva dovuta per l’anno solare (ragguagliata ai mesi di effettivo possesso) e detrarre la somma versata a titolo di acconto effettuando calcoli separati per la quota di spettanza comunale e per quella statale.

Terreni agricoli: l’aliquota prevista per i terreni agricoli (cioè privi di capacità edificatoria) è pari allo 0,76% indipendentemente dal soggetto passivo. Il tributo dovrà essere versato per lo 0,38% al Comune (codice tributo 3914) e per lo 0,38% allo Stato (codice tributo 3915).

Aree edificabili: per le aree edificabili l’aliquota è dello 0,89%. Il tributo dovrà essere versato per lo 0,51% al Comune (codice tributo 3916) e per lo 0,38% allo Stato (codice tributo 3917). Per tali aree il valore imponibile è pari al valore venale in comune commercio. Si potrà poi fare riferimento ai valori stabiliti da apposita deliberazione della Giunta disponibile sul sito web alla pagina relativa all’Imu.

Altri fabbricati: per le altre tipologie di immobili il Consiglio comunale ha previsto alcune aliquote agevolate e un’aliquota maggiorata. Così, un’aliquota dello 0,4%si applica alle abitazioni e relative pertinenze locate mediante affitti concordati e agli immobili produttivi di nuova costruzione. Il tributo dovrà essere versato per lo 0,02% al Comune (codice tributo 3918) e per lo 0,38% allo Stato (codice tributo 3919). È dello 0,76% invece l’aliquota applicata alle abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato d’uso ai comproprietari e/o a parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado, nonché agli immobili censiti alla categoria catastale C/3 (laboratori per arti e mestieri). Il tributo dovrà essere versato per lo 0,38% al Comune (codice tributo 3918) e per lo 0,38% allo Stato (codice tributo 3919). Ammonta all’1,02%l’aliquota che si applica a tutti gli immobili sfitti e/o tenuti a disposizione. Il tributo dovrà essere versato per lo 0,64% al Comune (codice tributo 3918) e per lo 0,38% allo Stato (codice tributo 3919). Abbiamo infine un’aliquota base dello 0,89% per tutti gli altri immobili (ad esempio fabbricati dati in affitto con contratti ordinari o utilizzati per l’esercizio di attività di impresa e professioni, ulteriori pertinenze dell’abitazione principale eccedenti il numero massimo di tre, ecc.). Il tributo dovrà essere versato per lo 0,51% al Comune (codice tributo 3918) e per lo 0,38% allo Stato (codice tributo 3919).

Roberto Buffa

CASE INVENDUTE: I costruttori contestano l’aliquota

Anessuno ovviamente garba più di tanto l’idea di dover pagare una nuova imposta. Tra i proprietari di immobili braidesi c’è però un’aliquota che proprio non va giù: si tratta di quella applicata a tutti gli immobili sfitti e/o tenuti a disposizione, che ammonta all’1,02%. Viene così colpita in modo sensibile la categoria dei costruttori edili che oggi, complice la crisi imperante e le difficoltà di ottenere denaro in prestito dalle banche, hanno visto calare il numero degli immobili venduti.

Molte le polemiche generate dalla scelta dell’Amministrazione comunale di alzare la percentuale. Proteste si sono avute da parte di diversi partecipanti alla serata indetta dal Comune la settimana scorsa per illustrare le modalità di pagamento dell’Imu. A difendere la scelta fatta dall’Amministrazione braidese è però l’assessore alle finanze Gianni Fogliato: «Io ho molto rispetto per le osservazioni che sono state fatte in quell’occasione,ma nel corso della serata ho illustrato le ragioni per cui siamo stati costretti a ritoccare alcune aliquote a fronte dei tagli drastici dei trasferimenti statali. La nostra è stata una scelta fatta non a cuor leggero e ispirata il più possibile al principio dell’equità. Inoltre è stata modulata dopo un confronto con le scelte fatte da altri Comuni».

«D’altro canto», conclude Fogliato, «parte dell’aumento verrà attenuato dal risparmio fiscale derivante dal fatto che l’Imu assorbe i redditi Irpef sulla casa. Inoltre, se si tratta di immobili inutilizzati e privi di utenze collegate, sono esentati ormai da tempo dal pagamento della Tarsu».

ro.bu.

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