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Chi affitta immobili non deve pagare l’Inps

L’istituto contestava alla titolare di una società l’obbligo di versare i contributi

Chi affitta immobili non deve pagare l’Inps

GIUSTIZIA SOCIALE È stata depositata una recente sentenza da parte del Tribunale di Cuneo, su una vicenda che ha interessato una società sita nel Cheraschese. Il legale braidese dell’azienda, l’avvocato Alberto Rizzo, ha presentato ricorso in quanto gli ispettori dell’Inps contestavano alla titolare dell’impresa il mancato versamento dei contributi, dovuti a seguito della sua iscrizione d’ufficio alla gestione commercianti, per gli anni dal 2014 al 2017.

Spiega l’avvocato Rizzo: «Secondo l’Inps, i contributi sarebbero stati dovuti a causa dell’attività svolta come gestore del patrimonio immobiliare di proprietà, senza tuttavia aver esercitato alcuna attività di amministrazione e gestione diversa dalla mera locazione degli immobili». Veniva imposto alla società e, solidalmente, all’amministratore, il pagamento di oltre 15mila euro, a titolo di contributi, sanzioni aggiuntive e diritti di riscossione vantati dall’Inps.

Aggiunge l’avvocato Rizzo: «L’obbligo di iscrizione, e il conseguente obbligo contributivo nei confronti dell’Inps, discendono non soltanto dall’essere socio della società commerciale ma, anche e soprattutto, dall’espletare attività lavorativa presso la relativa impresa in modo abituale e prevalente. Si tratta di una sentenza importante, anche per i tantissimi casi che popolano la nostra realtà commerciale e produttiva. Una decisione illuminata, frutto del susseguirsi di norme e di interpretazioni giurisprudenziali favorevoli al contribuente».

«L’Inps ha provveduto all’iscrizione d’ufficio della mia assistita», sottolinea Rizzo, «sulla base di incroci di dati documentali provenienti dalle varie banche dati, senza alcun accertamento diverso e ulteriore rispetto a quello documentale. Pacifica tale circostanza, superflua è stata anche l’audizione del funzionario che ha proceduto all’istruzione della pratica. Si è pertanto ritenuto comunque indimostrato che l’attività sociale non fosse limitata alla riscossione dei canoni e alla gestione dei rapporti di locazione dei beni immobili societari». In conseguenza della mancata dimostrazione del requisito dell’esercizio, da parte dell’impresa, di attività commerciale, ne è disceso che «non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti e che, quindi, le somme per contributi non sono dovute».

«La soddisfazione per il risultato raggiunto è molta», conclude il legale braidese, «in quanto segna un importante precedente a favore dei tanti soggetti che dovessero ricevere richieste di pagamento da parte dell’Inps».

d.l.

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