LA RUBRICA / La parola agli avvocati: La guida in stato di ebbrezza dopo le modifiche al Codice

“Il filo di Arianna, nel labirinto del diritto”, è uno strumento che una volta al mese si propone di fornire alcune nozioni utili per orientarsi nel mondo del diritto, dando voce a chi ne ha fatta una professione.

LA RUBRICA / La parola all'avvocato: La guida in stato di ebbrezza dopo le modifiche al Codice

LA RUBRICA – Per i “non addetti ai lavori” il diritto somiglia sempre più a un labirinto di cavilli, codici e normative in cui è facile perdersi. Erano queste le premesse con cui un anno fa iniziavamo la rubrica “Il filo di Arianna, nel labirinto del diritto”, uno strumento che una volta al mese si proponeva di fornire alcune nozioni utili per orientarsi nel mondo del diritto, dando voce a chi ne ha fatta una professione.

In questi mesi guidati dagli avvocati Valentina Minelli e Alberto Tortoroglio, abbiamo attraversato vari argomenti, dalle nuove norme del Codice della strada all’uso dei social network fino ai diritti del turista in vacanza. Ora è tempo di ripartire con nuovi approfondimenti e un doppio appuntamento: tra le pagine di Gazzetta d’Alba in ogni ultimo numero del mese e on-line sul sito gazzettadalba.it.

La parola agli avvocati

Se è vero che “ottenere ragione è un’arte”, come ci insegna Schopenhauer, è, altresì, vero che la conoscenza della legge rappresenta un passo avanti per mirare a una qualsivoglia forma di giustizia che ce la riconosca, la ragione. In tal senso, può, allora, essere utile sapere che il Codice della strada è stato recentemente modificato dalla legge 177/2024 con significative novità.

Tra queste spiccano quelle riguardanti la guida in stato di ebbrezza (articolo 186 del Codice della strada) rispetto alla quale la riforma introduce l’apposizione sulla patente del conducente condannato con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l di due inediti codici unionali: il 68 “Limitazione dell’uso – niente alcool” e il 69 “Limitazione dell’uso – limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock” (un sistema reso obbligatorio a partire dal 25 luglio 2025, che impedisce l’avvio del veicolo se il guidatore non supera un test dell’alito).

I codici rimangono apposti per almeno due anni in caso di tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l e per almeno tre anni se il tasso è superiore a 1,5 g/l: la Commissione medica competente per i rinnovi della patente può, infatti, disporre che siffatte prescrizioni permangano per un tempo superiore. Contestualmente, il legislatore ha, altresì, inasprito ulteriormente le sanzioni comminabili nei confronti dei recidivi: viene disposto un aumento delle pene pari a un terzo se la violazione è commessa da chi ha già ricevuto l’annotazione dei suindicati codici, mentre si applica un raddoppio delle medesime in caso di manomissione o rimozione dell’alcolock.

La guida in stato di ebbrezza non è, però, l’unica norma oggetto di riforma: interessanti modifiche sono state apportate anche all’ipotesi di “guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti”, alla cui analisi sarà dedicata una delle prossime rubriche.

La nuova puntata della rubrica è sul numero di Gazzetta d’Alba in edicola da martedì 29 settembre. 

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