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Finito lo stato d’emergenza, ecco le nuove disposizioni

Coronavirus: il prefetto di Milano requisisce 20 mila mascherine

ALBA Da oggi, 1° aprile, le misure di contrasto dell’epidemia da Covid-19 in vigore dopo la cessazione dello stato di emergenza sono le seguenti:

Isolamento e autosorveglianza

A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione alle persone sottoposte all’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto positive al Covid, fino all’accertamento della guarigione che verrà documentata con l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi al Covid è applicato il regime dell’autosorveglianza consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Enti pubblici: accesso e disposizioni per gli utenti

Dal 1° aprile per l’ingresso negli uffici pubblici non sarà più necessario esibire il certificato verde (green pass base).

Sarà in ogni caso necessario dal 1° aprile al 30 aprile 2022 accedere indossando dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Trattandosi di luoghi al chiuso diversi da quelli in cui è previsto l’obbligo di indossare le mascherine di tipo Ffp2, saranno sufficienti le mascherine chirurgiche.

Dal momento che permane la necessità di evitare gli assembramenti all’interno degli uffici e mantenere le distanze di sicurezza, nonché indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree, si consiglia di accedere agli uffici del Comune di Alba negli orari di apertura al pubblico previsti nella Ripartizione di interesse previo appuntamento.

Accesso ai luoghi di lavoro

Dal 1° aprile al 30 aprile 2022 sarà possibile a tutti i dipendenti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base (da vaccinazione, guarigione o test). Il green pass base servirà altresì, per lo stesso periodo sopra indicato, per l’ingresso nelle mense, per partecipare ai concorsi pubblici, per accedere ai corsi di formazione pubblici e privati.

Dal 1° aprile al 30 aprile 2022 il green pass rafforzato (da vaccinazione o guarigione) servirà per l’accesso a convegni, centri culturali, sociali e ricreativi, partecipazione del pubblico a spettacoli, eventi o competizioni al chiuso.

Dal 1° maggio nei casi sopra specificati non sarà più necessario il certificato verde.

Obbligo vaccinale

L’obbligo vaccinale anti Covid-19 per tutto il personale scolastico docente e dei servizi educativi per l’infanzia, il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, compreso il personale appartenente alla polizia locale (vigili) permarrà fino al 15 giugno 2022 con il relativo regime sanzionatorio, senza applicazione della sospensione dal lavoro.

Tali dipendenti per l’accesso ai luoghi di lavoro, a decorrere dal 1° aprile e fino al 30 aprile 2022, saranno tenuti a possedere e, su richiesta, a esibire il green pass base.

Anche i lavoratori con 50 anni di età, fermo restando l’obbligo vaccinale e il relativo regime sanzionatorio fino al 15 giugno 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro dovranno possedere e, su richiesta, esibire il green pass base.

A decorrere dal 1° maggio, per l’accesso ai luoghi di lavoro da parte di tutti i lavoratori non sussisterà più l’obbligo di possedere ed esibire alcun tipo di certificato verde.

Obbligo mascherine

Viene prolungato fino al 30 aprile 2022 l’obbligo di mascherine Ffp2 nei seguenti ambienti al chiuso:

  • per l’accesso ai mezzi di trasporto;
  • per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie;
  • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive.

Inoltre, in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli sopraindicati – con esclusione delle abitazioni private – vige l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Fino al 30 aprile 2022 in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.

Graduale eliminazione del green base e rafforzato

Dal 1º al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di green pass base (certificazione verde Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test) l’accesso a:

  • mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  • concorsi pubblici;
  • corsi di formazione pubblici e privati;
  • colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportive, che si svolgono all’aperto.

Inoltre, è previsto il green pass base per l’accesso ai trasporti a lunga percorrenza con aerei, navi, treni interregionali, pullman, mentre non è più necessario per il trasporto pubblico locale.

Dal 1º al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del green pass rafforzato (certificazione verde Covid-19 da vaccinazione o guarigione), l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  • convegni e congressi;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, ed eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico e agli eventi e alle competizioni sportivi che si svolgono al chiuso.

Capienza impianti sportivi

Dal 1° aprile torna al 100% la presenza negli impianti all’aperto e al chiuso.

Scuola

Sono state previste nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.

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