di Elisa Rossanino
L’INTERVISTA – È diventato un caso nazionale e persino qualcosa di più. Per comprendere alcuni dei tanti temi nati attorno alla vicenda del gioielliere Mario Roggero, abbiamo deciso di tornare alle origini, nelle aule del Tribunale di Asti dove tutto è iniziato e dove, con la firma sull’ordine di carcerazione del procuratore della Repubblica Biagio Mazzeo, è anche finito.
Procuratore Mazzeo, si è dibattuto molto sul concetto di legittima difesa, perché secondo lei?
«È un tema non semplice né per un giurista né per il comune cittadino. La base è l’articolo 52 del Codice penale che è stato allungato e complicato nel 2006 e nel 2019. Il primo problema è conoscere quello che dice la legge e poi passare all’interpretazione da parte del giudice. Pur nella sua brevità, mette dei chiari paletti: l’attualità del pericolo, l’ingiustizia dell’offesa, l’assoluta necessità e poi il problema della proporzione».
Salvini ne ha chiesta una revisione, cosa significa?
«Intanto, bisogna comprendere il tipo di intervento che si vuole fare e poi essere consapevoli che nell’ultimo periodo si fanno degli interventi legislativi senza valutare gli aspetti tecnici della normativa. Anche se ipoteticamente volessimo fare una norma che legittima comportamenti come quello che è stato al centro dell’attenzione nel caso Roggero, ci sono anche dei limiti dati dalla Costituzione da considerare. Non è così semplice. Secondo me, può essere migliorato, ma non esteso più di tanto».
L’attenzione della politica nei confronti dell’operato della magistratura come viene letta?
«Sono abbastanza abituato a tutto questo, faccio il magistrato da tanti anni anche se mi è capitato di rado di essere al centro dell’attenzione. Vedo questo atteggiamento da tempo, non solo da parte dei politici di oggi. Mi sfuggono le dinamiche politiche, ma immagino che attaccare i magistrati possa essere un modo per conquistare un consenso facile e che abbia scopi puramente elettorali. Ricordo che il giudice deve applicare la legge attenendosi alla stessa e facendo riferimento alla giurisprudenza, ci muoviamo in un campo stretto».
Come risponde a insulti e minacce?
«Condivido l’intervento dell’Associazione nazionale magistrati e sono solidale con i colleghi coinvolti. Purtroppo, da quando esistono i social, ci siamo abituati ad accettare queste cose perché è impossibile controllare tutto. Ciò non significa che siano comportamenti a cui ci dobbiamo rassegnare, deve venire meno l’idea che i social siano una zona franca in cui è possibile offendere impunemente».
E a quelle arrivate da Oltreoceano?
«Che dire, siamo di fronte a personaggi che fanno discorsi populisti, con un certo grado di irresponsabilità».
Una sentenza diversa avrebbe potuto creare un precedente significativo?
«Se ci fosse stata un’assoluzione avrebbe costituito un precedente clamoroso. Abbiamo avuto tanti casi con comportamenti simili. Tuttavia, devo dire che tutti i giuristi hanno espresso commenti favorevoli con la decisione».
Quanto pesano nella decisione finale i precedenti di un imputato?
«Io sono dell’idea che la decisione sulla colpevolezza non debba tenere conto dei precedenti. Questi ultimi vanno considerati solo nel momento della definizione della pena in caso di condanna. In questo caso credo che non se ne sia quasi tenuto conto».
Altra questione è stata la grazia. Cosa ne pensa?
«Non ho una particolare esperienza in materia, ma, prima che se ne parlasse con il caso Roggero, avevo l’idea che si applicasse a persone che hanno già scontato una parte della pena tenendo conto delle attività e del ravvedimento della persona oppure per esempio per motivi di salute. Oltre al fatto che la grazia è proprio l’ultimo rimedio, mi è sembrata una richiesta quanto meno intempestiva. Se fosse concessa adesso sarebbe anche questo un precedente clamoroso».
Il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo è una via possibile?
«La Cedu è diventata per molti il quarto grado di giudizio. La sua funzione non è quella, quanto di intervenire quando c’è la violazione dei diritti fondamentali del cittadino. Idem per la revisione del processo, non è un rimedio automatico».
Altra via emersa è stato il differimento della pena. Di cosa si tratta?
«Come per la detenzione domiciliare, è una misura prevista dall’ordinamento penitenziario. Se una persona per vari motivi è incompatibile con il carcere è contemplata tale possibilità. Sono sempre decisioni che spettano al Magistrato di sorveglianza. L’età incide, ma soprattutto nella fase cautelare».
E sul risarcimento, cosa dice?
«È previsto quando subiamo un danno per un comportamento illecito di un’altra persona. Quando il giudice decide che una persona ha compiuto un omicidio volontario, è inevitabile che derivi il diritto al risarcimento. Poi sull’entità si può discutere, ma escluderlo a oggi è impossibile».

