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Green Pass, cosa cambia dal 6 agosto. Ecco le regole da sapere

Green Pass, cosa cambia dal 6 agosto. Ecco le regole da sapere

GREEN PASS Il “certificato verde” servirà per mangiare nei locali, fare sport, visitare i musei, assistere agli spettacoli e partecipare ad eventi nei luoghi chiusi. Le regole e le sanzioni per chi non le rispetta.

Ecco quali sono le regole in vigore dal 6 agosto e contenute nel decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021:

Il Green pass è necessario per:

• coloro che hanno più di 12 anni d’età;

• coloro che non sono affetti da patologie che li esonerano su idonea e specifica certificazione medica.

Per quali attività?

• Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso; in zona bianca si dovrà presentare il Green pass se si vuole andare al ristorante al chiuso e negli altri locali come bar, pub, pasticcerie e gelaterie e sedersi al tavolo. Non sarà necessario per chi sta all’aperto e per le consumazioni al bancone; • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi.

• Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre.

• Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso.

• Sagre e fiere, convegni e congressi.

• Centri termali, parchi tematici e di divertimento.

• Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione.

• Strutture sanitarie e RSA.

• Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

• Concorsi pubblici.

Quali sono le sanzioni?

I titolari delle attività sono tenuti a verificare che l’accesso avvenga con Green pass. In caso di violazione la sanzione va da 400 a 1.000 euro a carico sia dell’esercente che dell’utente. In caso di recidiva, con tre infrazioni avvenute in tre giornate differenti, la sanzione potrebbe essere accompagnata dalla chiusura dell’esercizio per un periodo da 1 a 10 giorni.

Come si ottiene il certificato?

Il Governo ha previsto più canali, con o senza identità digitale. Il sito www.dgc.gov.it è già operativo e prevede l’invio via e-mail o sms di una notifica da parte del ministero della Salute in relazione alla avvenuta vaccinazione. Il messaggio ricevuto contiene un codice di autenticazione e brevi istruzioni per scaricare la certificazione. Dopo essersi collegati al sito, con accesso tramite identità digitale (SPID/CIE) oppure con Tessera Sanitaria (o con la carta d’identità se non si è iscritti al SSN), in combinazione con un codice univoco ricevuto via e-mail o sms, si potrà scaricare la certificazione. Il formato digitale non è l’unica modalità per recuperare il pass: medico di base, pediatra o farmacia hanno un ruolo attivo nella gestione e stampa del pass cartaceo.

Quando viene rilasciato il Green pass?

•In occasione dell’effettuazione del vaccino.

• Dopo la guarigione dal Sars-CoV-2.

• A fronte di un test molecolare o antigenico negativo.

Quanto dura il certificato? Può essere revocato?

• Il certificato di vaccinazione è valido a partire dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione della prima dose e fino alla data della seconda dose. Da questo momento, la certificazione è valida per ulteriori 9 mesi.

• Il certificato di avvenuta guarigione è valido per sei mesi dalla data di fine isolamento.

• Il certificato per test antigenico o molecolare con esito negativo è valido per 48 ore dal tampone, ovvero dal momento del prelievo del materiale biologico.

• Il certificato sarà revocato in caso di infezione da Covid-19: la positività al virus, infatti, verrà immediatamente registrata nella banca dati e questo comporterà l’annullamento del pass.

Come effettuare i controlli del Green pass?

Le modalità di controllo della carta “verde” sono previste dal DPCM del 17 giugno 2021 all’art.13, e espressamente richiamato dal D.L. n. 105 del 23 luglio 2021. La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante la lettura del QR-code, utilizzando esclusivamente l’applicazione “VerificaC19”, che consente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. In base alle previsioni del comma 4 di tale articolo, l’intestatario del pass dovrà presentare idoneo documento di identità, su richiesta del soggetto addetto alla verifica.

È possibile richiedere da parte del verificatore una copia del pass da archiviare?

No. Il DPCM del 17 giugno 2021 all’art. 13 prevede che il controllo sia consentito tramite applicazione “VerificaC19”, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. Il comma 5 del menzionato art. 13 precisa, inoltre, che “l’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma”.

Come deve procedere il titolare dell’attività od il suo delegato per dimostrare l’avvenuto controllo?

Sarà sufficiente scaricare l’applicazione “VerificaC19” su un dispositivo dedicato all’ingresso del locale, anche privo di connessione internet (l’applicazione non necessita della connessione).

Come trattare i dati relativi al Green pass ai fini privacy?

Non è previsto alcun trattamento dati ai fini privacy, così come stabilito dal comma 5 dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021. Inoltre il Garante della Privacy, nel commento allo schema del DPCM, pubblicato il 9 giugno 2021, afferma che “tale app consente al verificatore di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’interessato, senza rendere visibili al verificatore le informazioni che hanno determinato l’emissione della certificazione (guarigione, vaccinazione o esito negativo del test molecolare/antigenico rapido) e senza conservare i dati relativi alla medesima oggetto di verifica. Inoltre, è previsto che tale app effettui le predette operazioni, unicamente sul dispositivo del verificatore, anche senza una connessione dati (in modalità offline), procedendo contestualmente alla verifica dell’eventuale presenza dell’identificativo univoco della certificazione nelle liste delle certificazioni revocate (c.d. revocation list). Tali liste sono scaricate periodicamente dalla Piattaforma nazionale-DGC e includono anche quelle degli altri Stati membri acquisite tramite il gateway europeo”.

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