LA RUBRICA – Altre interessanti modifiche al Codice della strada apportate dalla legge numero 177/2024 riguardano il reato di “guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope” (articolo 187 del Codice della strada). Per il suo configurarsi sembrerebbe sufficiente l’essersi messi alla guida “dopo” aver assunto sostanze (non importa quanto tempo dopo), anziché la ben più stringente prova del nesso causale intercorrente tra l’uso della sostanza e l’alterazione della medesima sull’organismo al momento della guida.
Nondimeno, come puntualizzato dalla circolare numero 11.280 del Ministero dell’interno dell’11 aprile 2025, l’accertamento del reato richiede «l’esecuzione di analisi strumentali di tipo tossicologico su campioni di liquidi biologici che
siano capaci di circoscrivere l’assunzione in un periodo temporale definito. In altri termini, occorre provare che la sostanza stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida». A tal fine, significative modifiche riguardano anche le modalità dell’accertamento: quest’ultimo può, infatti, essere compiuto direttamente dagli organi di Polizia stradale attraverso l’analisi di campioni ematici o di fluido del cavo orale del conducente. In ogni caso, le analisi sui campioni prelevati sono, poi, compiute da laboratori certificati, in conformità ai metodi applicati
per gli accertamenti tossicologici forensi.
Nell’attesa delle risultanze finali, gli organi di Polizia possono, poi, impartire al conducente il divieto di proseguire il tragitto. Del pari, analogo divieto può essere disposto sia in presenza di un esito positivo dei cosiddetti controlli analitici sia qualora risulti impossibile effettuare qualsivoglia accertamento. In caso di esito positivo degli accertamenti, peraltro, il prefetto dispone che il conducente si sottoponga entro 60 giorni alla visita medica finalizzata all’attestazione dei requisiti fisici e psichici alla guida. Nelle more, se sono già disponibili gli esiti dei controlli analitici o la certificazione sugli accertamenti rilasciata dalle strutture sanitarie, la patente rimane sospesa in via cautelare.
Nessuna novità è stata invece introdotta, con riferimento all’impianto delle sanzioni comminabili all’autore del reato, salvo sia minore di 21 anni o minorenne sprovvisto di patente (nel caso ricorre il divieto di conseguirla fino ai 24 anni), quanto in merito alla quantità di sostanza stupefacente o psicotropa necessaria per la punibilità della condotta: la nuova fattispecie, così come quella previgente, non prevede un limite di tolleranza al di sotto del quale il conducente rimane esente dalla pena.
La nuova puntata della rubrica sarà sul numero di Gazzetta d’Alba in edicola da martedì 27 ottobre.
