Ecco le principali novità contenute nel nuovo Dpcm

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Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno siglato il nuovo DPCM contenente le nuove misure per il contrasto al contagio da Covid-19.

Le misure anti contagio saranno valide dal 14.10.2020 fino al 13.11.2020.

 

Queste le principali novità contenute nel provvedimento.

Esercizi della somministrazione

Ristoranti, gelaterie, pasticcerie e bar,  ecc,  dovranno chiudere alle ore 24 e dalle ore 21 si potrà solo consumare ai tavoli, mentre saranno vietate le consumazioni in piedi davanti al locale. Restano consentite la “ristorazione con consegna a domicilio” e la “ristorazione con asporto” ma “con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21”.

 

Restano chiuse le sale da ballo e discoteche, all’aperto o al chiuso.

(Il Ministero dell’Interno ha disposto un aumento dei controlli nei confronti di bar, pub e ristoranti che offrono le proprie sale per “attività danzanti”).

 

Fiere e congressi
Rimangono consentite, previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

Mascherine

L’articolo 1 del DPCM conferma che “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque nel rispetto di protocolli e linee guida.

 

Sono esenti dall’obbligo:

  • coloro che praticano attività sportiva
  • i bambini sotto i 6 anni
  • i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Viene inoltre “fortemente raccomandato” l’utilizzo dei dispositivi “anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi”.

Il limite di spettatori per stadi, cinema, teatri e concerti

Non cambiano i limiti di accesso ai luoghi aperti e chiusi in cui si tengono eventi sportivi, teatrali, concerti e nelle sale cinematografiche. Il limite resta di mille persone all’aperto e 200 al chiuso, rispettando sempre la distanza di un metro tra i posti e con l’assegnazione preventiva dei posti a sedere.

Vengono sospesi gli eventi che comportano assembramenti e in cui non è possibile rispettare le distanze. In base agli impianti si può stabilire un diverso numero massimo di spettatori in rapporto alle dimensioni, sempre senza superare i limiti previsti.

Per gli stadi sarà possibile la presenza di pubblico ma con una “percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di mille spettatori” all’aperto e 200 al chiuso. Anche in questo caso resta l’obbligo di distanziamento di un metro e di misurazione della temperatura all’ingresso.

 

Feste e cerimonie private

Il governo vieta le feste all’aperto e al chiuso.

Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto di protocolli e linee guida vigenti.

È rivolta una forte raccomandazione a evitare di ricevere in casa, per feste, cene o altre occasioni, più di sei familiari o persone non conviventi.

 

Sport
Resta consentita l’attività sportiva di base e l’attività motoria svolte presso “palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati o altre strutture che svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico”, nel rispetto delle norme, senza assembramento, in conformità con le linee guida ed i protocolli vigenti.

Sono sospesi gli sport di contatto a livello amatoriale, mentre restano consentiti  “da parte delle società professionistiche e, a livello sia agonistico che di base, dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP)” nel rispetto dei protocolli  vigenti.

 

Per tutte le attività non specificatamente elencate, valgono le disposizioni già in vigore

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