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Aggiornamento Covid ad Alba: gli attualmente positivi sotto quota mille

Alba protagonista su Rai3 domani mattina

ALBA Scende sotto le mille unità, dopo aver superato quota 1.200, il numero degli attualmente positivi residenti ad Alba.

Ecco l’aggiornamento settimanale rilasciato dal Municipio:

  • 997 residenti attualmente positivi al Coronavirus (la scorsa settimana erano 1.107).
  • 7 ricoverati in ospedale
  • 73 decessi di persone affette da Covid-19 da inizio pandemia
  • 4.005 guariti da inizio pandemia.

I residenti albesi vaccinati sono 25.598 con almeno una dose, 23.376 con due dosi e 16.419 con tre dosi.

L’Asl Cn2 comunica che all’ospedale Ferrero di Verduno i ricoveri Covid (non solo albesi ma provenienti da tutto il territorio di competenza) sono 58 di cui 4 in terapia intensiva.

Da lunedì 24 gennaio, il Piemonte è in zona arancione

Da lunedì 24 il Piemonte sarà zona arancione. Nulla cambia per chi ha il super green pass

L’ingresso del Piemonte in zona arancione per le persone vaccinate non porterà nessuna privazione e ulteriori restrizioni nelle loro attività quotidiane e nella loro socialità. Rispetto alle norme già previste in quella gialla, la zona arancione prevede il super green pass obbligatorio per accedere ai negozi dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie e tabacchi, dove l’accesso è libero), praticare sport di contatto all’aperto, partecipare ai corsi di formazione in presenza. Gli spostamenti verso altri Comuni o fuori Piemonte con auto propria sono consentiti solo con green pass base (tampone) ma senza green pass per lavoro, necessità e salute (con modulo di autocertificazione).

Per quanto riguarda le disposizioni sulle attività consentite nelle varie zone (bianca, gialla, arancione) senza green pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato” qui la tabella riepilogativa: https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella_attivita_consentite.pdf

In base al decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1, a partire da martedì 1° febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, l’accesso ai seguenti servizi e attività, nell’ambito del territorio nazionale: oltre ai servizi alla persona (saloni di barbieri e parrucchieri; centri estetici; istituti di bellezza; servizi di manicure e pedicure; attività di tatuaggio e piercing; sartorie; lavanderie e tintorie, anche industriali; pompe funebri), anche pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

Il Dpcm 21 gennaio 2022 individua le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del Green Pass
La deroga vale per i servizi e le attività che si svolgono, in locali al chiuso, in cinque ambiti:

  • alimentare e prima necessità;
  • sanitario;
  • veterinario;
  • di giustizia;
  • di sicurezza personale.

 Quarantena

Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al Covid-19, la quarantena preventiva non si applichi:

  • alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno;
  • alle persone che sono guarite dal Covid-19 da 120 giorni o meno;
  • alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).

A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine Ffp2 fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo al Covid-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto). È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.

Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultime esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.

Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.

Green pass

Ai lavoratori dipendenti impiegati presso strutture e attività di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 per le quali è richiesto il cd. green pass “rafforzato” (tra cui, a titolo esemplificativo, alberghi, convegni, congressi, sagre, ristoranti, musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò) è richiesto solo il green pass “base” e non quello rafforzato, che sarà invece obbligatorio per i soli lavoratori ultracinquantenni, a decorrere dal 15 febbraio 2022.

Mascherine

L’obbligo di avere con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie è valido su tutto il territorio nazionale. I dispositivi di protezione delle vie respiratorie devono essere obbligatoriamente indossati all’aperto su tutto il territorio nazionale. Inoltre, devono essere indossati in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus).

L’obbligo non è comunque previsto per:

  • bambini sotto i 6 anni di età;
  • persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
  • operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:

  • mentre si effettua l’attività sportiva;
  • mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
  • quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

La normativa prevede l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 in specifiche situazioni:

  • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
  • per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto;
  • per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
  • per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al Covid-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’auto-sorveglianza, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo.
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