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Bra: da sabato 18 febbraio ritorna verde il semaforo antismog

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BRA A partire da sabato 18 febbraio (dopo quattro giorni di livello arancione) il semaforo antismog torna verde per Bra. Lo ha stabilito l’Agenzia regionale per l’ambiente del Piemonte dopo le ultime verifiche dei livelli di Pm10.

Con il livello di allerta verde sono in vigore esclusivamente le limitazioni strutturali previste dall’accordo delle regioni del bacino padano, sempre operative dal 15 settembre al 15 aprile.

Limitazioni strutturali sempre in vigore ad Alba e Bra dal 15 settembre al 15 aprile

  • Divieto di circolazione, dalle ore 0.00 alle 24.00 di tutti i giorni (festivi compresi), di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale a Euro 2, per i veicoli alimentati a benzina e per i veicoli dotati di motore diesel, e con omologazione inferiore o uguale a Euro 1, per i veicoli alimentati a Gpl e metano;
  • divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8.30 alle 18.30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo, dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4;
  • divieto di circolazione veicolare, dalle ore 0.00 alle 24.00 di tutti i giorni (festivi compresi), dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo, di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale ad Euro 1;
  • divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
  • obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets, di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma Uni En Iso 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, nonché l’obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;
  • divieto di abbruciamento di materiale vegetale,  dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo,  a eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dall’1 settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l’interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l’allontanamento dei residui colturali non risulti possibile.
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