Zan, un disegno di legge che non mette d’accordo tutti

Zan, un disegno di legge che non mette d’accordo tutti

IL FATTO In queste ultime settimane assistiamo all’acceso dibattito politico riguardo il disegno di legge (Ddl) formulato dal deputato del Pd Alessandro Zan, con l’obiettivo di prevenire e contrastare le discriminazioni e le violenze basate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità.

Di una legge di questo tipo che protegge tutte le minoranze basate sul genere e sulla sessualità, in Italia, se ne parla da decenni, ma è già presente in numerose nazioni europee come Francia, Germania, Belgio e Regno Unito.

Nel 2019 la legge Zan inizia il suo iter e il 4 novembre del 2020 arriva in Parlamento e alla Camera dei deputati dove viene approvata con buona maggioranza (Pd, M5s, Leu, alcuni appartenenti a Forza Italia), contrari Lega e Fratelli d’Italia. La legge, quindi, può passare in Senato, ma ne viene rimandata la discussione. Il 6 maggio, il centrodestra ha presentato al Senato il Ddl Ronzulli-Salvini per un possibile accorpamento con quello Zan; ma a oggi non è stato ancora calendarizzato il voto in Senato.

Tra le diverse proposte, il Ddl Zan individua il 17 maggio come Giornata nazionale contro l’omofobia; più nella sostanza, le scuole di ogni ordine e grado dovranno offrire programmi di sensibilizzazione contro questo tipo di discriminazione in nome del rispetto e della tolleranza; allo stesso modo verranno stanziati quattro milioni di euro iniziali per i centri contro le discriminazioni basati sull’orientamento sessuale e di genere, con l’obiettivo di offrire l’assistenza legale, sanitaria e psicologica fino a creare dei veri e propri rifugi con tanto di vitto e alloggio per le vittime di crimini d’odio.

Ma la vera novità arriva in campo penale, infatti la legge propone di modificare due articoli già esistenti. Il primo è il 604 bis conosciuto come legge Mancino (1975) che dice che può essere punito fino a un anno e sei mesi chiunque propagandi idee basate sulla superiorità della razza, sull’odio razziale, etnico, nazionale o religioso e invece può essere punito fino a quattro anni chi commette violenza o istiga altri a commettere violenza per motivi razziali, nazionali, etnici o religiosi. Questa è la legge principale nell’ordinamento italiano che serve per combattere i cosiddetti crimini di odio, ossia quei crimini che sono commessi in base al puro odio irrazionale verso il diverso. Come si può vedere, però, in questa legge manca qualcuno ossia tutte quelle vittime di crimini d’odio per motivi legati alla sessualità, all’orientamento sessuale e alla disabilità.

In questo senso la volontà della legge Zan non è quella di creare un nuovo articolo ma estendere un articolo già esistente per coinvolgere tutte quelle minoranze che ora non sono protette. Per questo alla legge verrebbe aggiunto: «Oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità». Il secondo articolo è il 604 ter (che è un’aggravante per rafforzare la pena) al quale oltre alle minoranze menzionate si aggiunge la medesima parte virgolettata riportata sopra.
Quello che la legge Zan propone è inserire nel codice penale italiano il reato di omotransfobia. Infatti la legge Mancino difende alcune minoranze, ma non le include tutte. Tradotto nel concreto, chi subisse una violenza perché omosessuale o disabile, per motivi di odio e discriminazione, può denunciare il reato come violenza, ma il Tribunale non può riconoscere l’aggravante di discriminazione come avviene per le altre minoranze, perché a oggi non esiste una legge che riconosca tra i reati d’odio anche quelli fondati sul sesso o sulla disabilità. Di conseguenza chi ha commesso il reato può essere denunciato per lesioni o al massimo lesioni con aggravanti comuni (art. 61), come i futili motivi che comunque sono qualcosa di diverso da un crimine d’odio. Ma le aggravanti comuni non sono una soluzione, come vogliono far credere alcune forze politiche, ma solo un rimedio di seconda mano che parla di cose, situazioni e pene diverse per sopperire alla mancanza di un reato specifico per un crimine specifico.

Ci troviamo quindi di fronte a un enorme vuoto normativo in cui lo Stato non riconoscendo che viene commessa una precisa violenza nei confronti di una determinata categoria di persone, senza una precisa legge, non può rispondere con misure adeguate.

Un’altra novità che apporterebbe alla nostra legislazione il Ddl Zan è ciò che propone all’art. 10 ovvero la creazione di un osservatorio dell’Istat per monitorare a cadenza almeno triennale la situazione e avere dati precisi riguardo ai reati omotransfobici; infatti attualmente i dati che si hanno non sono completi in quanto l’omotransfobia a oggi non essendo un reato, non viene registrata come caso specifico ma come generica violenza, tranne per casi eclatanti oppure quando le vittime ricorrono alle associazioni per cercare aiuto.

Per coloro che pensano che questa legge sia dannosa perché va a intaccare la libertà di espressione, all’art. 4 del Ddl Zan si precisa: «Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti o opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti». Non resta che attendere il voto del Senato.

Walter Colombo

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