Ultime notizie

Elezioni: gli sconti per chi viaggia

Rinnovo dei direttivi di quartiere, un ultimo appello per candidarsi

Il Ministero dell’interno ha diramato una circolare sulle agevolazioni per i viaggi ferroviari, via mare e autostradali che saranno applicate a favore degli elettori che dovranno raggiungere il Comune di iscrizione elettorale per esercitare il diritto di voto:

AGEVOLAZIONI PER I VIAGGI FERROVIARI

Viaggi degli elettori residenti in Italia

Vengono rilasciati biglietti ferroviari nominativi esclusivamente in seconda classe e nel livello standard per i viaggi di andata e ritorno, con applicazione della riduzione del 60% del prezzo del biglietto dei treni regionali e del 70% del prezzo base previsto per tutti gli altri treni del servizio nazionale (alta velocità Frecciarossa e Frecciargento, Frecciabianca, intercity, intercity notte ed espressi) e per il servizio cuccette.

L’agevolazione non è valida in prima classe, nei livelli di servizio Executive, Business e Premium, nei servizi vagone letto, nelle vetture Excelsior, nei salottini, nonché su tutti i servizi accessori (ristorazione, ecc.). Lo sconto previsto non è cumulabile con altre riduzioni e/o promozioni ad eccezione delle agevolazioni previste a favore dei ciechi, mutilati ed invalidi di guerra o per servizio e dei possessori di Carta Blu che mantengono comunque il diritto alla gratuità del viaggio per l’accompagnatore.

I biglietti con le riduzioni di cui sopra sono rilasciati dietro esibizione della tessera elettorale e di un documento d’identità. In occasione del viaggio di ritorno l’elettore deve sempre esibire, oltre al documento di riconoscimento personale, la tessera elettorale regolarmente vidimata col bollo della sezione e la data di votazione o, in mancanza di essa, un’apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio che attesti l’avvenuta votazione.

I biglietti hanno un periodo di utilizzazione di venti giorni. Tale periodo decorre, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente l’ultimo giorno di votazione (questo compreso) e, per il viaggio di ritorno, fino alle ore 24 del decimo giorno a  partire dall’ultimo giorno di votazione (quest’ultimo escluso). Pertanto, per le consultazioni referendarie del 10 e 11 febbraio 2013, il viaggio di andata non può essere effettuato prima del 2 febbraio 2013 e quello di ritorno oltre il 21 febbraio 2013; per le consultazioni politiche e regionali del 24 e 25 febbraio 2013, il viaggio di andata non può essere effettuato prima del 16 febbraio 2013 e quello di ritorno oltre il 7 marzo 2013.

Viaggi degli elettori residenti all’estero

Per i suddetti viaggi è prevista l’emissione di un biglietto a tariffa italian elector (viaggi internazionali da e per l’Italia). Tali biglietti sono validi per il treno e il giorno prenotati e non devono essere convalidati prima della partenza.

La validità del biglietto è di due mesi e, pertanto, il viaggio di andata può essere effettuato al massimo un mese prima del giorno di apertura del seggio elettorale e quello di ritorno al massimo un mese dopo il giorno di chiusura del seggio stesso.

L’agevolazione è applicata su presentazione della tessera elettorale o della cartolina-avviso o della dichiarazione dell’Autorità consolare italiana attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto, con l’indicazione dell’agevolazione di viaggio spettante. Per questi elettori non è prevista la possibilità di produrre l’autocertificazione in luogo di uno dei documenti sopraindicati.

Qualora la cartolina avviso relativa alle elezioni politiche sia sprovvista dell’apposito riquadro riportante il tipo di agevolazione spettante, non verranno rilasciati dai punti vendita i biglietti con le agevolazioni sopra indicate in quanto nella fattispecie l’elettore ha diritto, ai sensi dell’art. 20 della legge 459/01, al rimborso del 75% del prezzo del biglietto da parte del Consolato, come meglio specificato alle pagine 4 e 5 della presente circolare (Altre agevolazioni di viaggio per alcune categorie di elettori residenti all’estero).

In occasione del viaggio di ritorno l’elettore deve sempre esibire, oltre al documento di riconoscimento personale, la tessera elettorale regolarmente vidimata col bollo della sezione e la data di votazione o, in mancanza di essa, un’apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio che attesti l’avvenuta votazione.

AGEVOLAZIONI PER I VIAGGI VIA MARE

Il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha diramato alle società di navigazione “Compagnia Italiana di Navigazione” e “Compagnia delle Isole” le direttive per l’applicazione, nell’ambito del territorio nazionale, delle consuete agevolazioni a favore degli elettori residenti in Italia e di quelli provenienti dall’estero che dovranno raggiungere il comune nelle cui liste  elettorali sono iscritti, per poter esercitare il diritto di voto.

In particolare:

– a tali elettori verrà applicata di norma la tariffa con riduzione del 60% sulla “tariffa ordinaria”;

– nel caso in cui gli elettori abbiano diritto alla tariffa in qualità di residenti, le biglietterie autorizzate applicheranno sempre la “tariffa residenti” tranne che la “tariffa elettori” risulti più vantaggiosa.

L’agevolazione, che si applica in prima e seconda classe (poltrone, cabine, passaggio ponte), ha un periodo complessivo di validità di venti giorni e viene accordata dietro presentazione della documentazione elettorale e di un documento di riconoscimento. Nel viaggio di ritorno dovrà essere esibita la tessera elettorale, recante il timbro dell’ufficio elettorale di sezione.

AGEVOLAZIONI AUTOSTRADALI

L’Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori in vista dello svolgimento delle consultazioni di cui all’oggetto, ha reso noto che le concessionarie autostradali aderiranno alla richiesta di gratuità del pedaggio, sia all’andata che al ritorno, per i soli elettori residenti all’estero, che verrà accordata secondo le consuete modalità, su tutta la rete nazionale, con esclusione delle autostrade controllate con sistema di esenzione di tipo “aperto”, sia per il viaggio di raggiungimento del seggio sia per quello di ritorno.

Pertanto, gli elettori residenti all’estero che intendano rientrare in Italia per esercitare il diritto di voto ed usufruire dell’agevolazione di cui trattasi, dovranno esibire direttamente presso il casello autostradale idonea documentazione elettorale (tessera elettorale o, in mancanza, cartolina-avviso inviata dal Comune di iscrizione elettorale o dichiarazione dell’Autorità consolare attestante che il connazionale interessato si reca in Italia per esercitare il diritto di voto) e un documento di riconoscimento e, al ritorno,  dovranno esibire, oltre al passaporto o altro documento equipollente, anche la tessera elettorale munita del bollo della sezione presso la quale hanno votato.

Le agevolazioni in oggetto saranno accordate, per il viaggio di andata dalle ore 22 del 5 febbraio 2013 per le consultazioni referendarie e dalle ore 22 del 19 febbraio 2013 per le consultazioni politiche e regionali e, per il viaggio di ritorno fino alle ore 22 del 16 febbraio 2013 per le consultazioni referendarie e fino alle ore 22 del 2 marzo 2013 per le consultazioni politiche e regionali.

ALTRE AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO PER ALCUNE CATEGORIE DI  ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO

Si rammenta, altresì, che in occasione delle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013, gli elettori residenti all’estero negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane, negli Stati con i cui governi non sia stato possibile concludere intese in forma semplificata e negli Stati che si trovino in situazioni tali da non garantire, anche temporaneamente, l’esercizio per via postale del diritto di voto, avranno diritto – presentando apposita istanza all’ufficio consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio  nello Stato di residenza, all’ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata della tessera elettorale munita del timbro della sezione attestante l’avvenuta votazione nonché del biglietto di viaggio – ad ottenere  il rimborso del  75% del costo del  biglietto  di viaggio stesso riferito alla seconda classe per il trasporto ferroviario (o marittimo) oppure riferito alla classe turistica per il trasporto aereo.

Banner Gazzetta d'Alba