TELEFONI – Scatta il 19 giugno una nuova rivoluzione in tema di telemarketing: diventeranno operative alcune disposizioni contenute nel decreto bollette varato dal governo e pubblicate di recente nella Gazzetta ufficiale che interessano in modo diretto le telefonate commerciali finalizzate a proporre al pubblico contratti di luce e gas.
Lo ricorda Consumerismo no profit, associazione che aveva sollecitato i parlamentari a presentare gli emendamenti salva-consumatori. La legge di conversione del decreto lette bollette modifica l’articolo 51 del Codice del consumo inserendo il comma 8 bis che prevede «al fine di rafforzare la tutela dei clienti finali domestici e il loro diritto di scelta delle condizioni economiche è vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante l’invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Il professionista può contattare il consumatore per telefono, anche mediante l’invio di messaggi, qualora vi sia stata una richiesta effettuata direttamente al professionista stesso attraverso interfacce informatiche di quest’ultimo oppure nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei propri clienti di energia elettrica e gas che abbiano espresso specifico consenso a ricevere proposte commerciali. È onere del professionista dimostrare la validità del contatto».
Questo significa che a partire dal 19 giugno le società di luce e gas non potranno più proporre contratti telefonici agli utenti, né inviare messaggi, a meno che l’utente non abbia fornito esplicita autorizzazione a essere contattato per ricevere proposte commerciali, spiega Consumerismo. La vera rivoluzione è contenuta al comma 8 ter secondo cui «I contratti stipulati a seguito di contatto effettuato in violazione di quanto previsto dal comma 8-bis sono nulli». Per effetto di tale disposizione, quindi, a partire dal 19 giugno non avranno validità legale quei contratti di fornitura luce e gas stipulati telefonicamente se il consumatore non aveva precedentemente espresso il proprio consenso a essere contattato, e dovranno essere i gestori energetici a fornire la prova materiale della validità del contratto.
Il decreto bollette contiene poi alcune misure sul telemarketing che, prima di diventare a tutti gli effetti operative, richiedono l’intervento di Agcom e Garante per la privacy. In particolare la norma stabilisce che «I contatti telefonici di cui al comma 8-bis sono effettuati dal professionista da un numero che lo identifica univocamente». A tal proposito Agcom ha già avviato lo scorso dicembre una consultazione pubblica sulla proposta di modifica del Piano di numerazione, volta a introdurre proprio l’utilizzo di numerazioni brevi (tre cifre) come numero chiamante per chiamate e messaggi, anche destinati ad attività di teleselling e telemarketing.
Qualora l’Agcom, nell’ambito dell’attività istruttoria svolta d’ufficio o a seguito di segnalazione dei consumatori «accerti che la chiamata proviene da numeri diversi da quelli assegnati al professionista, ordina al gestore telefonico competente l’immediata sospensione dell’utilizzo delle linee allo stesso assegnate. «Le nuove misure, che si aggiungono al blocco anti-spoofing scattato lo scorso anno, rafforzano la lotta al telemarketing selvaggio e garantiranno maggiori tutele ai consumatori, ma non faranno sparire del tutto il fenomeno delle telefonate commerciali – afferma il presidente Luigi Gabriele – Gli utenti avranno però una potente arma di difesa e potranno vedersi annullare i contratti di fornitura luce e gas stipulati al telefono in violazione delle norme».
Ansa
