Avviata una fondazione per le iniziative diocesane nel campo della salute

Avviata una fondazione per le iniziative diocesane nel campo della salute

ALBA Si chiama “Fondazione dei santi Lorenzo e Teobaldo” il nuovo ente istituito dalla Diocesi di Alba a supporto di tutte le iniziative diocesane nel campo della salute.

Lo ha annunciato il vescovo di Alba, Marco Brunetti, collocandone idealmente l’avvio l’11 di febbraio 2019, memoria della Beata Vergine di Lourdes in cui la Chiesa celebra anche la Giornata mondiale del malato.

Avviata una fondazione per le iniziative diocesane nel campo della salute 2

Come si legge nello Statuto, la Fondazione ha lo scopo di «promuovere, organizzare, sostenere l’attività pastorale, con particolare riguardo al coordinamento degli interessi apostolici della Diocesi di Alba nel campo della pastorale della salute e del sostegno, dell’assistenza e della cura delle persone e in particolare del clero. Fornisce alle persone fragili, agli anziani, ai malati, ai disabili e in particolare ai sacerdoti anziani, malati e/o inabili della Diocesi di Alba tutti i mezzi necessari, o comunque utili, perché possano trascorrere dignitosamente la loro vita». Pertanto la Fondazione potrà essere la presenza e il riferimento della Chiesa sul territorio della diocesi per le attività socio-assistenziale e sanitaria; potrà promuovere attività culturali e corsi di formazione nel campo della pastorale della salute e della bioetica.

Il Vescovo ha nominato presidente della Fondazione don Valerio Pennasso; membri del Consiglio d’amministrazione don Claudio Carena, don Angelo Conterno, il dottor Piero Bo, il dottor Giovanni Monchiero, il dottor Giuseppe Fenocchio e il dottor Tino Cornaglia; revisore dei conti l’avvocato Marco Didier.

Nel ringraziare i membri del Consiglio d’amministrazione, che non percepiscono alcun compenso,  il Vescovo affida «ai Santi Patroni Lorenzo e Teobaldo l’attività di questa nuova Fondazione nell’intento di rimanere sempre fedeli al mandato di Gesù: “Annunciate il Vangelo e curate i malati”».

Avviata una fondazione per le iniziative diocesane nel campo della salute 1

Statuto “FONDAZIONE DEI SANTI LORENZO E TEOBALDO”

Art. 1 – Natura e sede

  • 1 La “Fondazione dei Santi Lorenzo e Teobaldo” è un ente autonomo con finalità di religione, avente personalità giuridica canonica pubblica, eretta con decreto del Vescovo della Diocesi di Alba conformemente ai cann. 1303 § 1, 1° comma, 114 § 2 e 116–123 del Codice di Diritto Canonico per il perseguimento dei propri fini.
  • 2 E’ un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto nell’ordinamento italiano, a norma della legislazione pattizia.
  • 3 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire gli utili.
  • 4 La Fondazione ha sede in Alba (CN), Piazza Mons. Luigi Grassi n. 9.

Art. 2 – Scopo

  • 1 La “Fondazione dei Santi Lorenzo e Teobaldo” ha lo scopo di promuovere, organizzare, sostenere l’attività pastorale, con particolare riguardo al coordinamento degli interessi apostolici della Diocesi di Alba nel campo della pastorale della salute e del sostegno, dell’assistenza e della cura delle persone e in particolare del clero.
  • 2 Fornisce alle persone fragili, agli anziani, ai malati, ai disabili e in particolare ai sacerdoti anziani, malati e/o inabili della Diocesi di Alba, tutti i mezzi necessari, o comunque utili, perché possano trascorrere dignitosamente la loro vita.

Art. 3 – Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il perseguimento dei suoi scopi la Fondazione può:

  1. collaborare, partecipare e promuovere associazioni, enti ed istituzioni, religiose, pubbliche e private, la cui attività, anche a carattere commerciale, sia rivolta, direttamente o indirettamente alla promozione del fine e degli scopi della Fondazione stessa;
  2. concorrere, ove lo ritenga opportuno, alla costituzione degli organismi anzidetti e stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
  3. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, eventuali attività anche di natura commerciale;
  4. costruire, impiantare, adottare e gestire case e strutture adatte;
  5. promuovere attività culturali, formative, di sollievo;
  6. attivare corsi di formazione e attività nel campo della pastorale della salute;
  7. partecipare a forum e consulte per quanto contenuto nello Statuto della fondazione.

Art. 4 – Patrimonio e fonti di finanziamento

  • 1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla somma di Euro 100.000,00 (centomila/00) – versati dalla Diocesi di Alba – e può essere accresciuto per effetto di successive devoluzioni di beni mobili ed immobili a seguito di delibera del Consiglio per l’Amministrazione.
  • 2 La “Fondazione dei Santi Lorenzo e Teobaldo” trae i mezzi economici per il raggiungimento dei propri scopi statutari da eventuali redditi di beni patrimoniali, da raccolte ordinarie e straordinarie, da eventuali lasciti, donazioni e oblazioni, e comunque da ogni legittima acquisizione di beni a norma del diritto canonico e civile, sia nazionale che internazionale.
  • 3 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 5 – Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

– il Presidente

– il Consiglio di Amministrazione

– il Segretario

– i Revisori dei conti

Art. 6 – Presidente

  • 1 A norma del can. 118 del Codice di Diritto Canonico il legale rappresentante della Fondazione è il Presidente.
  • 2 Il Presidente è nominato dal Vescovo della Diocesi di Alba. La durata del suo mandato è di cinque anni, rinnovabile.
  • 3 L’incarico di Presidente cessa con la scadenza del tempo naturale del mandato, o con le dimissioni presentate dallo stesso per giusta causa e accettate dal Vescovo diocesano, oppure con la revoca dell’incarico da parte del Vescovo diocesano.

Art. 7 – Competenze del Presidente

Spetta al Presidente:

  1. dirigere tutta l’attività della Fondazione e presiedere il Consiglio per l’Amministrazione;
  2. sottoporre al Consiglio per l’Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione;
  3. esercitare i poteri di ordinaria amministrazione, nonché i poteri di straordinaria amministrazione che gli siano conferiti dal Consiglio per l’Amministrazione;
  4. assumere in caso di urgenza gli idonei provvedimenti, riferendone tempestivamente al Consiglio per l’Amministrazione per le necessarie ratifiche;
  5. redigere la relazione sulle attività della Fondazione svolte nell’anno, che accompagna il bilancio consuntivo annuale, e presentare entrambi al Vescovo diocesano entro il 31 maggio di ogni anno.

Art. 8 – Consiglio per l’Amministrazione

  • 1 A norma del can. 1280 del Codice di Diritto Canonico, il Consiglio per l’Amministrazione è composto da un numero di membri, fra chierici e laici, non inferiore a cinque e non superiore a sette.
  • 2 Sono membri di diritto: il Presidente della Fondazione e il Vicario Generale pro tempore della Diocesi di Alba. Due membri, scelti liberamente fra chierici o laici esperti in economia ed eminenti per integrità morale, sono nominati dal Consiglio Presbiterale della Diocesi di Alba. Da uno a tre membri, secondo l’opportunità, sono nominati dal Vescovo di Alba.
  • 3 Il Consiglio per l’Amministrazione rimane in carica per cinque anni e i membri possono essere confermati per un solo mandato.
  • 4 Eccetto che per quelli di diritto, per ciascun membro l’incarico cessa con la scadenza del tempo naturale del mandato, o con le dimissioni presentate dallo stesso per giusta causa e accettate dal Vescovo diocesano, oppure con la revoca dell’incarico da parte del Vescovo diocesano con il consenso della maggioranza degli altri membri del Consiglio per l’Amministrazione.

Art. 9 – Competenze del Consiglio per l’Amministrazione

    • 1 Compete al Consiglio per l’Amministrazione:
      1. approvare le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione proposte dal Presidente;
      2. approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuale della Fondazione;
      3. deliberare gli atti di straordinaria amministrazione, compresi atti o contratti di qualsiasi natura necessari o utili alle attività della Fondazione;
      4. conferire eventualmente al Presidente alcuni poteri di straordinaria amministrazione;
      5. proporre al Vescovo diocesano eventuali modifiche statutarie.
  • 2 Gli atti collegiali riguardanti gli affari della Fondazione volti a stabilire decisioni si compiono a norma del can. 119, 2° del Codice di Diritto Canonico.

Art. 10 – Atti di straordinaria amministrazione

Per la validità degli atti d’amministrazione straordinaria deliberati dal Consiglio per l’Amministrazione è necessaria la licenza data per iscritto:

  1. del Vescovo diocesano, per gli atti di cui al can. 1281 del Codice di Diritto Canonico, e per gli atti di alienazione o pregiudizievoli del patrimonio del valore compreso tra la somma minima e la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana, ai sensi del can. 1292 § 1 del Codice di Diritto Canonico;
  2. della Santa Sede, per gli atti di valore superiore alla somma massima, a norma del can. 1292 § 2 del Codice di Diritto Canonico.

Art. 11 – Adunanze

  • 1 Il Consiglio per l’Amministrazione si raduna in seduta ordinaria almeno due volte all’anno, e ogniqualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o ne facciano richiesta la maggioranza dei membri del Consiglio.
  • 2 Le sedute del Consiglio per l’Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Art. 12 – Remunerazioni

I membri del Consiglio per l’Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni dell’ufficio.

Art. 13 – Segretario

  • 1 Il Segretario viene nominato dal Consiglio per l’Amministrazione fra uno dei suoi membri.
  • 2 Spetta al Segretario:
  1. provvedere, su mandato del Presidente, ad inviare la convocazione delle adunanze con l’indicazione dell’ordine del giorno da trattare;
  2. redigere in apposito registro i verbali delle adunanze, da sottoporre ad approvazione del Consiglio per l’amministrazione e alla firma del Presidente;
  3. mantenere in ordine e in sicurezza in apposito archivio, con garanzia di conservazione duratura integrale e leggibile, tutta la documentazione della Fondazione.

Art. 14 – Revisori dei Conti

  • 1 I Revisori dei Conti, in numero di due, vengono nominati uno dal Vescovo della Diocesi di Alba e uno dal Consiglio per l’Amministrazione. Durano in carica per cinque anni e possono essere rinominati una volta sola.
  • 2 L’incarico di ciascuno cessa con la scadenza del tempo naturale del mandato, o con le dimissioni presentate dallo stesso e accettate dal Vescovo diocesano, oppure con la revoca dell’incarico per causa grave da parte del Vescovo diocesano.
  • 3 I Revisori dei Conti hanno il compito della vigilanza contabile sull’amministrazione della Fondazione.
  • 4 Possono partecipare alle sedute del Consiglio per l’Amministrazione senza diritto di voto.

Art. 15 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio al 1° Gennaio e termina al 31 Dicembre di ciascun anno.

Art 16 – Emendamenti

Eventuali emendamenti o sospensione, in tutto o in parte, del presente testo statutario, proposti da quanti possano esservi interessati, potranno essere adottati dalla maggioranza dei membri del Consiglio per l’Amministrazione e approvati dal Vescovo diocesano.

Art. 17 – Estinzione

In caso di estinzione, revocazione del riconoscimento civile e comunque in ogni altro caso di cessazione della Fondazione, attesi i cann. 120–122 del Codice di Diritto Canonico, dopo che tutti i debiti siano stati liquidati, il patrimonio restante legittimamente posseduto dalla Fondazione sarà devoluto ad Enti similari, ad Istituzioni Ecclesiastiche o ad Associazioni religiose, secondo il giudizio esclusivo del Vescovo della Diocesi di Alba.

Art. 18 – Clausola finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice di Diritto Canonico e, per quanto attinente alla normativa pattizia, della legislazione italiana.

Il presente Statuto, composto da 18 articoli e firmato in tutte le pagine dal Cancelliere Vescovile, è parte integrante del Decreto del Vescovo di Alba prot. n. 74/17 del 16 dicembre 2017. 

Alba, 16 dicembre 2017.        

IL CANCELLIERE VESCOVILE
(Don Sergio Montoya Martin Del Campo)

 

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