BRA L’avvocato Alberto Rizzo di Bra, a seguito di due distinti ricorsi presentati innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario, ha visto accogliere gli stessi con conseguente condanna a carico di Poste Italiane di corrispondere ai risparmiatori quanto risultante nella tabella posta nel retro dei buoni fruttiferi, e non i minori importi che aveva determinato Poste.
Il Collegio di Torino, confermando la tesi difensiva dell’avvocato Alberto Rizzo, ha riconosciuto che la modifica in pejus dei tassi di interessi non è applicabile ai buoni postali sottoscritti in data successiva alla modifica intervenuta con Decreto Ministeriale del 13.6.1986, e riportanti ancora i maggiori rendimenti: in questo caso, infatti, sono da considerarsi prevalenti le condizioni riportate nella tabella posta sul retro del buono postale rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo e valutando come prioritaria la tutela dell’affidamento del risparmiatore.
Conseguentemente i risparmiatori, che in un caso erano titolari di 4 buoni da lire 2.000.000 ciascuno sottoscritti nel 1987, e nell’altro erano titolari un buono da lire 1.000.000 e di 4 buoni da lire 2.000.000 ciascuno, tutti del 1988, si sono visti riconoscere nel primo caso ben 103.000 euro, al posto dei 58.000 euro inizialmente corrisposti da Poste, e nel secondo caso 117.000 euro al posto dei 71.000 euro calcolati sempre da Poste.
L’avvocato Alberto Rizzo segnala, ancora una volta, la necessità per tutti i risparmiatori che hanno sottoscritto buoni postali, a partire dal 14.7.1986, di far esaminare gli stessi per verificare se gli importi corrisposti o determinati da Poste Italiane sono effettivamente quelli dovuti in base alle consolidate e chiare pronunce della Cassazione e dell’Arbitro Bancario Finanziario.