FINANZIAMENTI Un tempo, e soprattutto nella nostra provincia, era assai raro contrarre debiti per beni di consumo. La principale voce di indebitamento era quella relativa al mutuo per l’acquisto della prima casa. Da qualche anno invece, complici la crisi, la precarietà del lavoro e qualche volta stili di vita impostati sulla corsa all’acquisto, anche nelle nostre zone si è diffuso il credito al consumo, una realtà consolidata da decenni in altri Paesi, come gli Stati Uniti d’America. Al credito erogato dalla banca o da una finanziaria, però, corrisponde un debito, che va restituito.
Recentemente la Corte di giustizia europea ha ritenuto che la direttiva Ue, la quale regola i prestiti ai consumatori – come i contratti con la cessione del quinto dello stipendio o della pensione, la delegazione di pagamento, i prestiti personali o finalizzati all’acquisto di beni e servizi –, imponga una riduzione di tutti i costi in caso di estinzione anticipata di tali finanziamenti.
Cosa succederà adesso nel settore del credito al consumo? L’avvocato Alberto Rizzo, legale braidese specializzato in diritto bancario, finanziario e postale, spiega: «È immaginabile che le banche e gli altri intermediari restituiranno ogni costo anticipato, senza distinguere tra quelli connessi alla durata del contratto (i cosiddetti costi recurring, quali gli interessi e i costi assicurativi) e i costi che non dipendono dalla durata del finanziamento in quanto, ad esempio, collegati alla sua erogazione (up front, spese di istruttoria, commissioni per intermediari e ogni altra spesa sostenuta). È auspicabile che gli intermediari diano piena e immediata applicazione alla sentenza della Corte di giustizia, e modifichino immediatamente le condizioni generali di contratto. Le sentenze della Corte sono, infatti, direttamente applicabili con effetti retroattivi nel nostro ordinamento».
L’estinzione anticipata dei prestiti ai consumatori è una pratica sempre più frequente nei contratti relativi alla cessione del quinto, ai quali accedono spesso le fasce più deboli della popolazione, in quanto a questi soggetti è generalmente precluso ogni diverso accesso al credito.
Aggiunge Rizzo: «I tassi di questi prestiti sono molto alti – oggi la soglia d’usura è del 18,2 per cento – e dipendono proprio dalle commissioni anticipate al momento della conclusione dei contratti. Si tratta di tassi molto spesso ingiustificati rispetto ai rischi limitati che sopportano i finanziatori, coperti dalla cessione e dalla polizza. È immaginabile che la sentenza della Corte di giustizia possa contribuire a eliminare queste distorsioni del mercato».
Anche la Banca d’Italia, con una comunicazione dello scorso 4 dicembre, ha modificato i propri precedenti orientamenti e ha precisato che, quando il cliente eserciti il diritto di estinzione anticipata dei prestiti, ha diritto a una riduzione di tutti i costi a proprio carico.
«Tutti i consumatori che hanno stipulato un finanziamento e si siano avvalsi della facoltà di estinguerlo anticipatamente, hanno la possibilità di verificare la maturazione del diritto alla riduzione non soltanto dei costi connessi alla durata del contratto (ad esempio, gli interessi e i costi assicurativi), ma anche di tutti gli altri costi (spese di istruttoria e commissioni di intermediazione) in proporzione alla durata residua del prestito», sottolinea Rizzo.
«Anche l’Arbitro bancario finanziario potrà dare pronta e veloce applicazione ai principi riconosciuti dalla Corte di giustizia e confermati dalla Banca d’Italia con le proprie linee orientative, in modo tale da accogliere le richieste di rimborso dei consumatori, bloccate da settembre, in attesa della decisione del Collegio di coordinamento che si è riunito proprio in questi giorni e dal quale si attende con urgenza la decisione», conclude l’avvocato.
d.l.